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Giugno 2023
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FACSIMILE STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE

“ VAIe VOLA VALSUSA CLUB “

Codice fiscale n°xxxxxxxxx

 

Articolo 1° *Denominazione *

E’ costituita l’Associazione sportiva e culturale denominata “VAIe VOLA VALSUSA CLUB” con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 

Articolo 2° *Carattere e durata *

L’Associazione si rifà all’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana nel cui spirito intende operare.

L’Associazione è a carattere volontario, non si propone scopi di lucro ed è a tempo illimitato, salvo delibera di scissione in seduta straordinaria con voti favorevoli della maggioranza dei soci.

 

Articolo 3° *Scopi sociali e finalità*

L’Associazione, tramite i suoi soci, si propone di:

  • - Promuovere iniziative di svago ricreativo e culturale finalizzato alla socializzazione e alla conoscenza tra i soci con incontri e cene sociali;
  • - organizzare video-riproduzioni cinematografiche inerenti il volo in genere, dibattiti e conferenze da parte dei soci o di gruppi esterni destinando spazi allo scambio di riviste o di quant’altro si riveli utile e necessario all’interesse del socio;
  • - organizzare voli;
  • - organizzare feste folcloristiche e associative al fine di sollecitare la partecipazione popolare;
  • - instaurare rapporti di collaborazione con altri organi italiani e stranieri, aventi finalità affini, per lo scambio reciproco d’esperienze.

 

Articolo 4° *I soci *

I soci sono in numero illimitato e suddivisi in:

  • - soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’associazione e aventi diritto di voto;
  • - soci piloti: coloro che sono in possesso dell’attestato di volo rilasciato dall’Aero Club d’Italia e aventi diritto di voto;
  • - soci sostenitori: coloro che elargiscono un contributo volontario annuale e non aventi diritto di voto.

Per diventare socio bisogna rivolgere domanda al Consiglio Direttivo che entro un breve lasso di tempo dovrà esprimere il proprio parere in merito. In tale periodo il richiedente, in possesso della tessera provvisoria, potrà usufruire dei servizi dell’Associazione senza il diritto al voto.

I soci potranno perdere tale qualifica, con decisione unanime del Consiglio Direttivo, per accertati motivi d’incompatibilità.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede, ad usufruire delle attrezzature e a partecipare alle attività dell’associazione.

I soci dovranno rinnovare la quota associativa annualmente, in caso di mancato rinnovo essa decadrà automaticamente. Ogni iscritto ha il dovere di adoperarsi per la buona riuscita delle iniziative promosse dall’associazione.

La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo.

Nessun diritto potrà essere vantato dai soci con quota associativa scaduta. La quota associativa è intrassmissibile, eccetto che per successione, e non può essere rivalutata.

   

Articolo 5° *Organi sociali *

Sono organi dell’associazione:

  • - l’Assemblea dei soci;
  • - il Consiglio Direttivo;

 

Articolo 6° *Assemblea dei soci *

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria:

  • - elegge il Presidente;
  • - elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • - approva il rendiconto annuale;
  • - discute e approva i programmi d’attività;

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, prima della chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea straordinaria:

  • - delibera su ogni questione istituzionale normativa e patrimoniale inerente la vita dell’Associazione sulla maggioranza più uno dei soci presenti o rappresentati
  • - delibera le modifiche da apportare allo Statuto quando siano state poste pubblicamente all’ordine del giorno con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati
  • - delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni o decadenze;
  • - delibera lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta documentata di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell’Assemblea si effettua mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli soci o mediante avviso nella bacheca della sede sociale con data, luogo e argomenti della riunione esposti almeno dieci giorni prima della data stabilita. L’Assemblea è valida in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono valide solo con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati. Il segretario generale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti nei precedenti articoli.

   

Articolo 7° *Il Consiglio Direttivo *

Il Consiglio Direttivo è composto da tre ad undici soci e dura in carica un anno, è rieleggibile e distribuisce tra i propri membri gli incarichi di Vice Presidenza, amministrazione e segreteria. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso per svolgere le seguenti attività:

  • - curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  • - designare eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;
  • - convocare l’assemblea dei soci;
  • - discutere ed elaborare il rendiconto annuale;
  • - curare la gestione dell’associazione provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti.

I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica saranno sostituiti secondo la delibera dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 6. Tali membri subentrati in carica vi permangono sino allo scadere del mandato spettato di diritto ai soci sostituiti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono redatte e riportate su un apposito registro. Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per conto dell’associazione.

 


Articolo 8° *Il Presidente *

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

  • - ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
  • - convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • - sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione;
  • - cura l’osservanza dello Statuto promuovendone la riforma qualora si renda utile;
  • - provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed ai rapporti con le autorità tutorie;
  • - adotta in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.

In caso d’assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente. Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell’associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

 

Articolo 9   *Il Fondo comune *

Il Fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • - dal contributo dei soci;
  • - da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

I singoli soci in caso di recesso non potranno chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune né pretendere alcuna quota. Il Fondo comune dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e scopi previsti dall’Atto Costitutivo. E’ vietata la distribuzione di utili, avanzi, fondi, riserve o capitali (salvo disposizione di legge). In caso di scioglimento dell’Associazione la liquidazione dei beni e le attrezzature verranno devolute ad associazioni aventi analoghe finalità.

 

Articolo 10°   *Il regolamento*

Il regolamento del campo volo o aviosuperficie presso cui opera l’Associazione definisce le norme comportamentali che tutti i soci devono osservare nei confronti del vicinato e della natura circostante al campo. Ogni socio s’impegna a rispettare e far rispettare il regolamento del campo volo per tutta la durata d’utilizzo delle strutture.

 

Articolo 11°   *Norme Finali *

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge. Le firme, le generalità ed il numero del documento di riconoscimento valido dei soci fondatori sono registrati nell’atto costitutivo allegato al presente statuto.